Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato mercoledì 11 dicembre scorso, all’unanimità, il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti che sostituisce il Testo Unico dei doveri del giornalista. Frutto di un lavoro complesso, durato un lungo periodo durante il quale la commissione giuridica presieduta da Enrico Romagnoli, si è confrontata con enti, sindacati e associazioni che negli anni hanno collaborato con l’Ordine siglando carte importanti che sono state inglobate in questo nuovo codice.
Questo nuovo Codice, che entrerà in vigore dal primo giugno 2025, è un documento sintetico, molto più agile che raccoglie le regole che i giornalisti sono tenuti a rispettare. Il Codice aggiorna il quadro storico delle regole della professione e introduce importanti innovazioni, a cominciare dalle regole sull’Intelligenza artificiale.
Un grande lavoro che la Commissione ha condiviso con tutto il Consiglio nazionale. Le carte deontologiche sono così storicizzate e continueranno ad essere la cornice del nuovo Codice deontologico, fornendo così approfondimenti per un approccio più responsabile nei confronti del cittadino. Fino al 31 maggio 2025 resterà in vigore l’attuale Testo unico della deontologia.
Considerando l’importanza di una buona informazione per tutti i cittadini è necessario conoscere le regole per giornaliste e giornalisti.
Ecco dunque il testo completo.
CODICE DEONTOLOGICO DELLE GIORNALISTE E DEI GIORNALISTI
approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella seduta dell’11 dicembre 2024
INDICE
TITOLO I – FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Libertà di informazione e di critica Articolo 2 – Diritto all’informazione
Articolo 3 – Autonomia e indipendenza Articolo 4 – Decoro e dignità professionale
Articolo 5 – Essenzialità e completezza dell’informazione
TITOLO II – AMBITI DI APPLICAZIONE
Articolo 6 – Condizione per l’esercizio dell’attività Articolo 7 – Soggetti destinatari
TITOLO III – DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Articolo 8 – Diritti fondamentali
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali Articolo 10 – Diritto all’oblio
Articolo 11 – Persone fragili e vulnerabili Articolo 12 – Persone minorenni
Articolo 13 – Rispetto delle differenze di genere Articolo 14 – Persone migranti e rifugiate
Articolo 15 – Suicidi, tentati suicidi e atti di autolesionismo
TITOLO IV – DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 16 – Rettifica Articolo 17 – Replica
Articolo 18 – Fonti e trasparenza Articolo 19 – Intelligenza artificiale Articolo 20 – Uso delle immagini Articolo 21 – Informazione in diretta Articolo 22 – Pubblicità
Articolo 23 – Sondaggi e dati statistici Articolo 24 – Cronaca giudiziaria
Articolo 25 – Tutela dell’identità delle vittime, dei condannati e dei congiunti Articolo 26 – Informazione ambientale, scientifica e sanitaria
Articolo 27 – Informazione economica e finanziaria
TITOLO V – FORMAZIONE E LAVORO GIORNALISTICO
Articolo 28 – Obbligo formativo
Articolo 29 – Responsabilità delle gerarchie redazionali Articolo 30 – Solidarietà e lavoro
Articolo 31 – Equo compenso Articolo 32 – Uffici stampa Articolo 33 – Portavoce
TITOLO VI – PROCEDIMENTI
Articolo 34 – Procedimenti disciplinari
Articolo 35 – Competenza per il giudizio disciplinare Articolo 36 – Principi di valutazione
Articolo 37 – Cancellazione e riavvio dell’istruttoria disciplinare TITOLO VII – SANZIONI
Articolo 38 – Sanzioni disciplinari
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39 – Entrata in vigore Articolo 40 – Norma transitoria
PREAMBOLO
Il presente Codice, che dal momento dell’entrata in vigore costituisce l’unico riferimento deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, recepisce i principi generali attinti dalle fonti normative e dai documenti deontologici approvati dal Consiglio nazionale dell’Ordine che, alla luce della loro rilevanza vengono qui menzionati:
- Protocollo sulla trasparenza della pubblicità (sottoscritto nel 1988 da CNOG, FNSI, ASSAP, OTEP, TP, AISSCOM, ASSOREL);
- Carta di Treviso (sottoscritta nel 1990 da CNOG, FNSI e Telefono Azzurro – segue nel 1995 Vademecum della Carta di Treviso con i medesimi sottoscrittori);
- Carta dei doveri (sottoscritta nel 1993 da CNOG e FNSI);
- Protocollo di intesa sui Sondaggi demoscopici (sottoscritto nel 1995 da CNOG e ASSIRM);
- Carta di Perugia sul rispetto della privacy di ammalati, persone con disabilità e soggetti deboli (sottoscritta nel 1995 da FNSI e dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e successivamente recepita e inserita nel 2016 dal CNOG nel Testo Unico);
- Carta dei doveri dell’Informazione economica e finanziaria (sottoscritta nel 2005 da CNOG e FNSI);
- Carta di Roma sui migranti (sottoscritta nel 2008 da CNOG, FNSI e UNHCR);
- Decalogo dei giornalisti sportivi (sottoscritto nel 2009 da CNOG e FNSI);
- Codice di autoregolamentazione dei processi in TV (sottoscritto nel 2009 da CNOG, FNSI, AERANTI-CORALLO, AGCOM, RAI, MEDIASET, TELECOM ITALIA MEDIA, FRT);
- Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa (sottoscritta nel 2010 da CNOG e FNSI);
- Carta di Firenze su solidarietà, equa retribuzione e lotta alla precarietà (sottoscritta nel 2011 da CNOG e FNSI);
- Carta di Milano su informazione per persone in stato di detenzione (adottata nel 2013 da CNOG);
- Testo Unico dei doveri del giornalista (approvato nel 2016 dal CNOG e aggiornato nel 2021);
- Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’ambito all’attività giornalistica (D. M. Giustizia 31 gennaio 2019).
TITOLO I
FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 Libertà d’informazione e di critica
L’attività giornalistica, in qualunque ambito, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali ed è regolata dall’articolo 2 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».
Articolo 2 Diritto all’informazione
La/il giornalista difende la libertà di espressione e il diritto all’informazione di ogni persona. Esercita tale diritto rispettando i principi dell’interesse pubblico alla notizia, della verità sostanziale dei fatti e della continenza espressiva.
Articolo 3 Autonomia e indipendenza
La/il giornalista esercita la sua attività in autonomia e indipendenza, pertanto:
- rifiuta compensi, privilegi, favori e incarichi che possano condizionare la sua attività;
- accetta indicazioni solo dalle gerarchie redazionali, purché non contrarie alle leggi, ai contratti e alle norme deontologiche;
- non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’art. 18 della Costituzione.
Articolo 4 Decoro e dignità professionale
- applica i principi deontologici nell’utilizzo, anche a livello personale, di qualsiasi strumento di comunicazione;
- adotta comportamenti e un linguaggio rispettosi della dignità della categoria e del decoro dell’Ordine, anche al di fuori dell’attività professionale.
Articolo 5 Essenzialità e completezza dell’informazione
- La/il giornalista ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni elemento di pubblico interesse, nel rispetto della dignità delle persone e del principio di essenzialità dell’informazione, senza omettere fatti o particolari indispensabili alla completezza dell’informazione.
- L’informazione non contrasta con il rispetto della sfera privata quando la notizia, anche se dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
- La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
TITOLO II
AMBITI DI APPLICAZIONE
Articolo 6 Condizione per l’esercizio dell’attività
L’iscrizione all’Albo costituisce condizione imprescindibile per l’esercizio dell’attività giornalistica professionale.
Articolo 7 Soggetti destinatari
Le norme contenute nel presente Codice si applicano alle/ai giornaliste/i iscritte/i agli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti e alle/agli iscritti ai registri dei praticanti e dei tirocinanti.
TITOLO III
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Articolo 8 Diritti fondamentali
La/il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia.
Articolo 9 Trattamento dei dati personali
- In forza dell’art. 21 della Costituzione la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure.
- La/il giornalista contempera il diritto dei cittadini all’informazione con i diritti fondamentali della persona.
- Il trattamento di dati personali, attuato nell’ambito dell’attività giornalistica, può essere svolto anche senza il consenso dell’interessato.
- Nel raccogliere dati personali atti a rivelare nazionalità, origine etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici e biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute, l’identità o l’orientamento sessuale, la/il giornalista si attiene al principio dell’interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
- La/il giornalista che raccoglie informazioni di cui al comma 4 evita artifici e pressioni indebite e rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa.
Articolo 10 Diritto all’oblio
La/il giornalista:
- rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
- aggiorna le notizie, anche valutando le richieste dell’interessato, e facilita i processi di deindicizzazione online, qualora ne ricorrano i presupposti.
Articolo 11 Persone fragili e vulnerabili
La/il giornalista:
- rispetta la dignità delle persone malate, con disabilità, o comunque vulnerabili, con qualsiasi fragilità fisica e/o cognitiva e/o legata a problematiche sociali e familiari;
- evita sensazionalismi tutelando l’identità della persona, che può essere resa nota solo nei casi di interesse pubblico e rilevanza sociale oppure per dare risalto a eventi positivi.
Articolo 12 Persone minorenni
- Nelle vicende che coinvolgono persone minorenni, sia in qualità di protagonisti che di vittime o testimoni, la/il giornalista non diffonde dati personali e ogni altra circostanza ed elemento che possano, anche indirettamente, consentire la loro identificazione, avendo cura di evitare sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione. La necessità di tutela è finalizzata ad impedire che l’informazione possa incidere sull’armonico sviluppo della loro personalità, turbare il loro equilibrio psico-fisico e influenzare negativamente la loro crescita.
- Fermi restando i principi di essenzialità dell’informazione e di interesse pubblico, la/il giornalista, facendosi carico della responsabilità di valutare se la diffusione di notizie o immagini riguardanti persone minorenni sia nel loro effettivo interesse, può derogare all’obbligo di garantire l’anonimato soltanto:
- per dare risalto a qualità o opinioni delle persone minorenni e/o al contesto familiare e sociale in cui si stanno formando; in questo caso la/il giornalista valuta attentamente l’opportunità di intervistarle, ma non le coinvolge in contesti informativi di qualunque tipo che possano lederne la dignità o turbarne l’equilibrio, a prescindere dall’eventuale consenso di chi esercita la potestà genitoriale;
- in presenza di particolare allarme sociale, come nei casi di rapimento o scomparsa, tenuto conto del parere di chi ha la responsabilità genitoriale e dell’autorità competente.
Articolo 13 Rispetto delle differenze di genere
Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e di fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, valutato l’interesse pubblico, la/il giornalista:
- evita stereotipi di genere, espressioni, immagini e comportamenti lesivi della dignità della persona;
- non rende identificabili, neppure indirettamente, le vittime di atti di violenza, salvo esplicita e motivata richiesta delle vittime stesse, purché maggiorenni;
- si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole;
- si attiene all’essenzialità dell’informazione e alla continenza, evitando spettacolarizzazioni;
- non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto o colpevolizzino la vittima;
- assicura una cronaca rispettosa anche dei familiari e delle altre persone coinvolte nei fatti.
Articolo 14 Persone migranti e rifugiate
Nei confronti delle persone migranti, rifugiate, richiedenti asilo e vittime della tratta, la/il giornalista:
- usa termini rispettosi e appropriati ed evita la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte;
- non ricorre ad espressioni denigratorie o discriminatorie;
- salvo diversa volontà espressa dal soggetto, tutela la persona, non consentendo l’identificazione di coloro che accettano di esporsi ai media in tutte le circostanze in cui ciò possa arrecare danno ai diretti interessati o ai loro congiunti. Inoltre, si assicura, quando la persona accetti di essere identificata, che abbia piena consapevolezza della diffusione mediatica dei suoi dati personali e delle possibili conseguenze per sé e per i suoi familiari.
Articolo 15 Suicidi, tentati suicidi e atti di autolesionismo
Nei casi di suicidio, tentato suicidio o atti di autolesionismo, la/il giornalista:
- diffonde l’identità del soggetto interessato, o elementi utili a individuarla, solo in presenza di evidente interesse pubblico e rilevanza sociale o giudiziaria;
- si attiene all’essenzialità dell’informazione ed evita sensazionalismi anche nei titoli e nelle immagini;
- non ricorre a semplificazioni sulle motivazioni;
- evita di descrivere in modo dettagliato i luoghi e le modalità dell’evento e ogni particolare che potrebbe determinare comportamenti emulativi;
- usa con cautela collegamenti ai social network;
- assicura una cronaca rispettosa dei familiari e delle altre persone vicine alla vittima e ne diffonde l’identità solo nei casi di evidente interesse pubblico;
- favorisce la diffusione di informazioni sulla prevenzione dei suicidi e sull’attività dei centri di aiuto.
TITOLO IV
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 16 Rettifica
- La/il giornalista rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che, dopo la loro diffusione, si siano rivelate inesatte o errate.
- Il dovere di rettifica sussiste anche relativamente alle immagini.
Articolo 17 Replica
La/il giornalista favorisce la pubblicazione di repliche di chi si ritenga danneggiato dalla diffusione di notizie che lo riguardano, o che risultino inesatte, purché tali repliche non siano suscettibili di rilievo penale.
Articolo 18 Fonti e trasparenza
La/il giornalista:
- accerta l’attendibilità delle informazioni raccolte;
- cita le fonti, salvo nel caso in cui chiedano espressamente di rimanere riservate.
Articolo 19 Intelligenza artificiale
- Fermo restando l’uso consapevole delle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica.
- Quando si avvale del contributo dell’intelligenza artificiale, la/il giornalista:
- ne rende esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo;
- verifica fonti e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati.
- In nessun caso il ricorso all’intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici.
Articolo 20 Uso delle immagini
Quando pubblica immagini, sotto qualsiasi forma, la/il giornalista:
- si assicura che siano rispettose dei diritti, della personalità e della dignità degli interessati e che non siano alterate in modo tale da risultare ingannevoli o da distorcere l’informazione;
- fornisce adeguata contestualizzazione dei soggetti ripresi;
- evita stereotipi nella rappresentazione sia degli individui sia dei gruppi;
- si astiene dalla diffusione di immagini che possano portare a forme di spettacolarizzazione della violenza; se l’interesse pubblico fosse prevalente, avverte che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte alle persone minorenni;
- assicura la modifica tecnica delle immagini o l’esclusione di particolari dalle inquadrature, quando sia necessario garantire la non riconoscibilità di persone minorenni, delle vittime, dei protagonisti di eventi tragici e dei testimoni di fatti di cronaca, compresi relativi luoghi, domicili e veicoli;
- non riprende persone in stato di detenzione e non ne diffonde immagini senza il loro consenso, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico;
- non mostra persone con ferri o manette ai polsi o altri dispositivi di costrizione, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Articolo 21 Informazione in diretta
Nel condurre o nel partecipare a trasmissioni in diretta televisiva, radiofonica oppure online, la/il giornalista:
- contrasta atteggiamenti che possano provocare violazioni di leggi e di regolamenti, incidenti o atti di violenza da parte del pubblico;
- non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive;
- si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, discriminatori, razzistici di ospiti, colleghi, pubblico, interlocutori telefonici e online.
Articolo 22 Pubblicità
La/il giornalista:
- assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
- non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie o per promuovere marchi e prodotti commerciali. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine regionale di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative volte a fini sociali e umanitari;
- cita marchi e società commerciali soltanto qualora siano indispensabili alla completezza dell’informazione o costituiscano essi stessi motivo di notizia;
- non inserisce collegamenti pubblicitari o altri riferimenti promozionali all’interno di contenuti informativi online.
Articolo 23 Sondaggi e dati statistici
La/il giornalista non definisce sondaggi le consultazioni svolte da una testata senza metodologia statistica e s’impegna affinché la diffusione di singoli sondaggi evidenzi la nota informativa e contenga sempre:
- l’indicazione dei soggetti che hanno realizzato il sondaggio e i committenti;
- l’indicazione dei criteri seguiti per l’individuazione del campione;
- il periodo e il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- il numero delle persone interpellate e il metodo di selezione;
- il numero delle domande e la percentuale delle persone che hanno risposto ad ognuna.
- La/il giornalista pubblica dati statistici solo se provenienti da fonti attendibili e certificate.
Articolo 24 Cronaca giudiziaria
La/il giornalista:
- rispetta il diritto alla presunzione di non colpevolezza;
- in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività;
- osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone accusate di reati minori o condannate a pene lievi, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
- si adopera affinché risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, imputato e condannato, tra pubblico ministero e giudice, tra accusa e difesa, tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti giudiziari, inquadrandoli nell’evoluzione delle fasi procedimentali e dei gradi di giudizio;
- garantisce adeguato spazio alle parti coinvolte in inchieste giudiziarie e processi.
Articolo 25 Tutela dell’identità delle vittime, dei condannati e dei congiunti
La/il giornalista:
- assicura l’anonimato di chi ha subito violenze fisiche e psicologiche e non fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime nel caso siano maggiorenni;
- non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca e non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende mai noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità;
- garantisce l’anonimato dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie;
- evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
- tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
- considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
- nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia.
Articolo 26 Informazione ambientale, scientifica e sanitaria
La/il giornalista:
- verifica l’attendibilità e l’autorevolezza delle fonti prima di diffondere notizie su temi ambientali, scientifici e sanitari, evitando di suscitare timori o speranze infondate e correggendo le notizie rivelatesi non veritiere;
- non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
Articolo 27 Informazione economica e finanziaria
La/il giornalista:
- riferisce, senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone, dopo averle verificate rivolgendosi a più fonti affidabili. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di informazione;
- può utilizzare o diffondere esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l’andamento del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi;
- non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi;
- deve assicurare, in particolare se ricopre un ruolo direttivo, un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell’organo di informazione e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori, anche esterni, in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare, ha il dovere di ricordare chi è l’editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo;
- quando redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali. Deve tenere i fatti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell’utilizzarli;
- deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone strettamente legate;
- se presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull’identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse. Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, specifica che si tratta di una sintesi e rinvia al testo originale; deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell’autore della raccomandazione, se conosciuti. Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, è tenuta/o a segnalare le modifiche apportate.
TITOLO V
FORMAZIONE E LAVORO GIORNALISTICO
Articolo 28 Obbligo formativo
- La/il giornalista cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.
- L’inosservanza dell’obbligo formativo è attestata dal Consiglio regionale dell’Ordine che la segnala al Consiglio di disciplina territoriale.
Articolo 29 Responsabilità delle gerarchie redazionali
In tutti i casi in cui non siano imputabili alla/al giornalista che ha realizzato il servizio le scelte che completano il prodotto editoriale, il rispetto delle norme deontologiche è in capo alla/al direttrice/direttore responsabile; le altre gerarchie redazionali ne rispondono con riferimento al ruolo specifico e al contributo prestato.
Articolo 30 Solidarietà e lavoro
- È obbligo della/del direttrice/direttore responsabile e delle gerarchie redazionali il corretto impiego di giornaliste/i, considerando che la richiesta di prestazione, cui corrisponda un compenso incongruo, lede la dignità professionale e pregiudica la qualità e l’indipendenza dell’informazione. Di conseguenza la/il giornalista che rivesta ruoli di coordinamento del lavoro:
- si impegna affinché i compensi delle colleghe e dei colleghi siano adeguati alle prestazioni;
- garantisce il diritto ai giorni di riposo, ferie e orari di lavoro compatibili secondo i contratti di riferimento;
- vigila affinché, a seguito del cambio delle gerarchie redazionali, non vi siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale;
- si impegna affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato;
- tutela il diritto di firma e il diritto d’autore.
- La/il giornalista è tenuto a segnalare all’Ordine regionale situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.
- Le/i titolari di un trattamento pensionistico per attività giornalistica, a qualunque titolo maturato, non possono essere nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro, anche con forme di lavoro autonomo, ed inserite/i nel ciclo produttivo in identiche condizioni e/o per l’espletamento delle stesse funzioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto, neppure per il tramite di service esterni, fatta salva la fattispecie della prestazione occasionale.
- La/il direttrice/direttore responsabile non può rifiutare immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica giornalistica.
- La/il giornalista non si attribuisce la titolarità di testi, immagini, riprese audio e video, non realizzati, provenienti da fonti o mezzi di comunicazione di qualsiasi genere.
Articolo 31 Equo compenso
- La/il giornalista non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri previsti dalla norma di riferimento.
- Quando la/il giornalista predispone convenzioni, contratti o altri accordi, aventi per oggetto l’esercizio dell’attività professionale, ha l’obbligo di informare il committente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione richiesta e determinati in applicazione dei parametri previsti dalla norma di riferimento.
Articolo 32 Uffici stampa
La/il giornalista negli uffici stampa:
- separa il proprio ruolo da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione o del marketing;
- non esercita per tutta la durata dell’incarico attività che possano determinare conflitti d’interesse con le sue attribuzioni;
- garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo.
Articolo 33 Portavoce
- La/il giornalista che ricopre il ruolo di portavoce non può, per tutta la durata del rapporto, svolgere attività informativa in conflitto con l’incarico assunto.
- Non è compatibile lo svolgimento contemporaneo, nell’ambito della stessa struttura, del ruolo di portavoce e di componente dell’ufficio stampa.
TITOLO VI
PROCEDIMENTI
Articolo 34 Procedimenti disciplinari
- La/il giornalista che si renda responsabile di violazioni del presente Codice è sottoposta/o a procedimento disciplinare.
- Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio oppure su segnalazione di qualsiasi persona fisica o giuridica.
- È incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici la/il giornalista che sia stata/o sanzionata/o con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpata/o, nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio; la reiterazione della stessa violazione comporta l’applicazione della sanzione almeno immediatamente più grave.
Articolo 35 Competenza per il giudizio disciplinare
- Spetta ai Consigli di disciplina il potere di istruire il procedimento disciplinare, accertare le eventuali inosservanze e applicare, nel rispetto delle procedure, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
- La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine regionale presso il quale è iscritto l’interessata/o. Se è membro di tale Consiglio di disciplina territoriale, il procedimento è rimesso ad altro Consiglio di disciplina territoriale designato dal Consiglio di disciplina nazionale.
Articolo 36 Principi di valutazione
Oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpata/o, tenuto conto dell’esperienza, del ruolo e delle situazioni concrete; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
Articolo 37 Cancellazione e riavvio dell’istruttoria disciplinare
- L’istruttoria disciplinare non conclusa per intervenuta cancellazione dall’Albo viene ripresa e portata a compimento nel caso di avvenuta reiscrizione della/del giornalista.
- La/il giornalista non può chiedere il trasferimento ad altro Ordine regionale se è già avviato un procedimento disciplinare a suo carico.
TITOLO VII
SANZIONI
Articolo 38 Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono stabilite dagli articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
- l’avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all’osservanza dei suoi doveri;
- la censura, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata;
- la sospensione dall’esercizio della professione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno, può essere disposta nei casi in cui l’iscritto abbia compromesso con la sua condotta la dignità professionale;
- la radiazione dall’Albo può essere disposta nel caso in cui l’iscritto, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile la sua permanenza nell’Albo, negli elenchi e nei registri.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39 Entrata in vigore
Il presente Codice deontologico, adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine nella seduta dell’11 dicembre 2024, entra in vigore il 1° giugno 2025.
Articolo 40 Norma transitoria
Tutti i procedimenti disciplinari avviati prima dell’entrata in vigore del presente Codice deontologico sono definiti mantenendo il riferimento al Testo unico dei doveri del giornalista entrato in vigore il 3 febbraio 2016 e aggiornato il 1° gennaio 2021.